Legge federale
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Art. 29a Sussidi per i progetti 76
1 In collaborazione con i Cantoni, le città e i Comuni, la Confederazione può promuovere progetti volti a migliorare, nell’interesse di uno sviluppo sostenibile, la qualità abitativa e la coesione sociale nei luoghi destinati all’abitazione. 2 L’Ufficio federale della pianificazione del territorio coordina tale promozione con i servizi federali interessati e garantisce una valutazione sistematica delle esperienze raccolte. 76 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471). |