mantenere per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l’avvicendamento delle colture;
b.
integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti;
c.
tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso;
d.
conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi;
e.
permettere che il bosco adempia le sue funzioni.
3 Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare:
ripartire razionalmente i luoghi destinati all’abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici;
adottare misure per migliorare l’uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative
b.
preservare quanto possibile i luoghi destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste come l’inquinamento dell’aria, il rumore e gli scotimenti;
c.
mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali;
d.
assicurare condizioni favorevoli per l’approvvigionamento in beni e servizi;
e.
inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati.
4 Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Occorre in particolare:
a.
tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti;
b.
rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici;
c.
evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia.
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
12 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).