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Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)1
del 22 giugno 1979 (Stato 1° gennaio 2019)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 965; FF 1994 III 971).
Art. 37Zone d’utilizzazione transitorie
1 Ove territori agricoli particolarmente idonei, paesaggi o siti particolarmente significativi siano direttamente minacciati e ove entro un termine stabilito dal Consiglio federale non siano presi i provvedimenti necessari, il Consiglio federale può stabilire zone d’utilizzazione transitorie. Entro tali zone nulla può essere intrapreso che possa influire negativamente sulla pianificazione dell’utilizzazione.
2 Appena i piani d’utilizzazione sono presenti, il Consiglio federale abroga le zone di utilizzazione transitorie.