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Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)1
del 22 giugno 1979 (Stato 1° gennaio 2019)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 965; FF 1994 III 971).
Art. 38Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 90
1 I Cantoni interessati adeguano i propri piani direttori alle esigenze della presente modifica entro un termine di tre anni dall’entrata in vigore della stessa e provvedono affinché i Comuni interessati adottino, entro lo stesso termine, misure adeguate, quali in particolare la determinazione di contingenti annuali o di quote di abitazioni primarie, la delimitazione di zone d’utilizzazione speciali o la riscossione di tasse d’incentivazione.
2 Scaduto questo termine non saranno autorizzate abitazioni secondarie fino a quando i Cantoni e i Comuni non avranno adottato i necessari provvedimenti.