Legge federale
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Art. 7 Collaborazione tra autorità
1 I Cantoni collaborano con le autorità federali e dei Cantoni vicini allorché i rispettivi compiti interferiscono. 2 Se i Cantoni non si accordano tra di loro, oppure con la Confederazione, sulla coordinazione delle loro attività d’incidenza territoriale, può essere richiesta la procedura di conciliazione prevista dall’articolo 12. 3 I Cantoni di frontiera si adoperano per collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi in quanto i loro provvedimenti possano ripercuotersi oltre confine. |