Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes)
del 23 dicembre 2011 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 19Creazione di una nuova identità per il periodo necessario
1 Per creare o conservare una nuova identità temporanea per una persona da proteggere, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere da servizi pubblici e da privati che:
a.
creino o alterino atti o altri documenti utilizzando i dati comunicati dal Servizio di protezione dei testimoni; e
b.
trattino tali dati nel loro sistema d’informazione.
2 Il Servizio di protezione dei testimoni tiene conto degli interessi pubblici o degli interessi degni di protezione di terzi.
3 Se la nuova identità è annullata, il Servizio di protezione dei testimoni provvede, in collaborazione con i servizi pubblici e i privati, affinché i nuovi dati registrati siano riuniti con quelli riguardanti l’identità originaria e in seguito cancellati.
4 È consentito creare una nuova identità temporanea per il periodo necessario anche ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.