Legge federale
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Art. 33 Richiesta di informazioni e ispezione
1 Le persone che, nell’ambito dell’alta vigilanza dell’Assemblea federale ai sensi della legge del 13 dicembre 200213 sul Parlamento oppure della vigilanza del Consiglio federale o del DFGP ai sensi della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, sono incaricate di richiedere informazioni o di eseguire un’ispezione, nei loro rapporti e nelle loro raccomandazioni possono utilizzare le informazioni ottenute soltanto in termini generali e dopo averle rese anonime. 2 Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le misure adeguate affinché gli obiettivi dell’alta vigilanza possano essere adempiuti senza rivelare le informazioni che permettono di risalire al luogo di dimora di una persona da proteggere o alla sua nuova identità. 13 RS 171.10 14 RS 172.010 |