Legge federale
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Art. 14 Lingue dei testi pubblicati 32
1 La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante. 2 Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che:
3 La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l’articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale. 4 La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione33.34 5 La pubblicazione di testi in romancio è retta dall’articolo 11 della legge del 5 ottobre 200735 sulle lingue.36 6 I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.37 32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 33 RS 172.061e 172.061.1 34 Introdotto dal n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 20153977, 2016925; FF 2013 60697619). 35 RS 441.1 36 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 37 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). |