Legge federale
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Art. 16a Sicurezza dei dati 41
Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica. 41 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). |