Legge federale
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Art. 16b Protezione dei dati 42
1 Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199243 sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale. 2 I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo. 3 Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica. 42 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 43 RS 235.1 |