Legge federale
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Art. 19 Emolumenti 46
1 La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l’articolo 18 sono gratuite. 2 Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge. 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). |