Legge federale
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Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione
1 I testi di cui agli articoli 2–4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. 2 Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l’articolo 7 capoverso 3. 3 Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |