Legge federale
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Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali
1 La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo. 2 La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni. 3 Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 200222 sul Parlamento. |