Legge federale
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Art. 10 Rettifiche formali
1 La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità competente:
2 Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dagli articoli 57 capoverso 1bis e 58 della legge del 13 dicembre 200218 sul Parlamento.19 3 D’intesa con la Commissione di redazione dell’Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell’Assemblea federale al momento della pubblicazione.20 17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 19 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 15 giu. 2018 (Diverse modifiche del diritto parlamentare), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). 20 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). |