Legge federale
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Art. 13
1 Nel Foglio federale sono pubblicati:
2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
3 Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5). 4 Alla rettifica dei testi si applica per analogia l’articolo 10. 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 24 Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 25 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). |