Legge federale
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Art. 1a Pubblicazione in linea 8
1 La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione). 2 In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettronicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consiglio federale determina le eccezioni. 8 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016, cpv. 2 in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6069). |