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Art. 10 Soluzione negoziale
1 Durante il blocco, il Consiglio federale può incaricare il DFAE di cercare una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale dei valori patrimoniali bloccati. Gli articoli 17–19 si applicano per analogia a tale restituzione. 2 La soluzione negoziale sottostà all’approvazione del Consiglio federale. 3 Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali. |
