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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 10Soluzione negoziale
1 Durante il blocco, il Consiglio federale può incaricare il DFAE di cercare una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale dei valori patrimoniali bloccati. Gli articoli 17–19 si applicano per analogia a tale restituzione.
2 La soluzione negoziale sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
3 Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.