Art. 12 Assistenza tecnica
1 Dopo essersi consultati, il DFAE e l’UFG possono fornire assistenza tecnica allo Stato di provenienza. 2 In particolare possono:
3 Il DFAE coordina tali provvedimenti con gli altri dipartimenti interessati e può collaborare con istituzioni nazionali e internazionali qualificate ai fini della loro attuazione. |