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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 12Assistenza tecnica
1 Dopo essersi consultati, il DFAE e l’UFG possono fornire assistenza tecnica allo Stato di provenienza.
2 In particolare possono:
a.
contribuire a formare le autorità competenti e prestare loro consulenza giuridica;
b.
organizzare conferenze e incontri bilaterali e multilaterali;
c.
inviare esperti nello Stato di provenienza.
3 Il DFAE coordina tali provvedimenti con gli altri dipartimenti interessati e può collaborare con istituzioni nazionali e internazionali qualificate ai fini della loro attuazione.