Art. 13 Trasmissione di informazioni allo Stato di provenienza
1 L’Ufficio di comunicazione può trasmettere al servizio omologo estero nello Stato di provenienza qualsiasi informazione, anche di natura bancaria, ottenuta in applicazione della presente legge per consentire a tale Stato di presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera o di completare una domanda non sufficientemente motivata. 2 Le informazioni che l’Ufficio di comunicazione ha ottenuto in applicazione della presente legge sono trasmesse alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 30, 31 lettere b e c nonché 32 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro. L’articolo 30 capoverso 4 lettera a numero 1 di detta legge non è applicabile. 3 Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge non possono essere trasmesse all’estero se:
4 Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge sono trasmesse sotto forma di rapporto. Se le circostanze lo esigono, la trasmissione allo Stato di provenienza può avvenire per tappe o essere subordinata a condizioni. Nel fissare le condizioni si tiene conto segnatamente del rispetto del diritto ad un processo equo nello Stato di provenienza. 5 Prima di trasmettere informazioni ottenute in applicazione della presente legge, l’Ufficio di comunicazione consulta l’UFG e il DFAE. 6 RS 955.0 |