Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 13Trasmissione di informazioni allo Stato di provenienza
1 L’Ufficio di comunicazione può trasmettere al servizio omologo estero nello Stato di provenienza qualsiasi informazione, anche di natura bancaria, ottenuta in applicazione della presente legge per consentire a tale Stato di presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera o di completare una domanda non sufficientemente motivata.
2 Le informazioni che l’Ufficio di comunicazione ha ottenuto in applicazione della presente legge sono trasmesse alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 30, 31 lettere b e c nonché 32 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro. L’articolo 30 capoverso 4 lettera a numero 1 di detta legge non è applicabile.
3 Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge non possono essere trasmesse all’estero se:
a.
le strutture statali dello Stato di provenienza sono dissestate; o
b.
la vita o l’integrità fisica delle persone interessate ne risulterebbe minacciata.
4 Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge sono trasmesse sotto forma di rapporto. Se le circostanze lo esigono, la trasmissione allo Stato di provenienza può avvenire per tappe o essere subordinata a condizioni. Nel fissare le condizioni si tiene conto segnatamente del rispetto del diritto ad un processo equo nello Stato di provenienza.
5 Prima di trasmettere informazioni ottenute in applicazione della presente legge, l’Ufficio di comunicazione consulta l’UFG e il DFAE.