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Art. 14 Condizioni e procedura
1 Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un’azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati. 2 Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:
3 Non può essere eccepita la prescrizione dell’azione penale o della pena. 4 In caso di ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il procedimento di confisca è sospeso sino all’esito del procedimento di assistenza giudiziaria. |
