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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 14Condizioni e procedura
1 Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un’azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.
2 Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:
a.
sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta all’estero o di persone a essa vicine oppure di cui dette persone sono gli aventi economicamente diritto;
b.
sono di provenienza illecita, e
c.
sono stati bloccati dal Consiglio federale in vista di una confisca conformemente all’articolo 4.
3 Non può essere eccepita la prescrizione dell’azione penale o della pena.
4 In caso di ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il procedimento di confisca è sospeso sino all’esito del procedimento di assistenza giudiziaria.