Art. 18 Procedura
1 I valoripatrimonialiconfiscati sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d’interesse pubblico. 2 Il Consiglio federale può concludere accordi per disciplinare le modalità della restituzione. 3 Tali accordi possono disciplinare segnatamente:
4 In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire per il tramite di organismi internazionali o nazionali i valori patrimoniali confiscati e prevedere la supervisione da parte del DFAE. 5 Nei limiti del possibile, il Consiglio federale associa le organizzazioni non governative al processo di restituzione. |