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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 18Procedura
1 I valoripatrimonialiconfiscati sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d’interesse pubblico.
2 Il Consiglio federale può concludere accordi per disciplinare le modalità della restituzione.
il genere di programmi d’interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti;
b.
l’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti;
c.
i partner coinvolti nella restituzione;
d.
il controllo e il monitoraggio dell’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti.
4 In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire per il tramite di organismi internazionali o nazionali i valori patrimoniali confiscati e prevedere la supervisione da parte del DFAE.
5 Nei limiti del possibile, il Consiglio federale associa le organizzazioni non governative al processo di restituzione.