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Art. 19 Spese procedurali
1 Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco, confisca e restituzione dei valori patrimoniali nonché di quelle dei provvedimenti di sostegno. 2 Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l’ammontare dell’importo forfetario e le eventuali modalità di ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni interessati, dopo averli sentiti. |
