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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 19Spese procedurali
1 Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco, confisca e restituzione dei valori patrimoniali nonché di quelle dei provvedimenti di sostegno.
2 Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l’ammontare dell’importo forfetario e le eventuali modalità di ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni interessati, dopo averli sentiti.