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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 2Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
a.
persone politicamente esposte all’estero: le persone alle quali all’estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d’importanza nazionale;
b.
persone vicine: le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone di cui alla lettera a;
c.
valori patrimoniali: i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili.