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Art. 21 Ricorso
1 Le decisioni adottate in virtù della presente legge sono impugnabili conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Il ricorso non ha effetto sospensivo. L’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa non è applicabile. 3 Le ordinanze di blocco non sono impugnabili. |
