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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 23Trattamento dei dati
Le autorità federali competenti possono trattare dati personali nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di blocco. Esse possono trattare dati personali degni di particolare protezione solo se è indispensabile per la trattazione di un singolo caso.