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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 25Violazione del blocco dei valori patrimoniali
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza l’autorizzazione del DFAE, esegue pagamenti o trasferimenti da conti bloccati oppure libera valori patrimoniali bloccati.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 250 000 franchi.