Art. 26 Violazione dell’obbligo di notifica e di informazione
1 È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque viola intenzionalmente gli obblighi di notifica e di informazione di cui all’articolo 7. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi. |