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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 26Violazione dell’obbligo di notifica e di informazione
1 È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque viola intenzionalmente gli obblighi di notifica e di informazione di cui all’articolo 7.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.