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Art. 28 Competenza
1 La legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge. Il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio. 2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiuti i presupposti per una pena o misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–82 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. 9 RS 313.0 |
