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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 29Riunione del perseguimento penale
1 Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché:
a.
vi sia una stretta connessione materiale;
b.
la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante; e
c.
la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.
2 Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.