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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 3Blocco in vista dell’assistenza giudiziaria
1 In vista di un’eventuale collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale può ordinare il blocco di valori patrimoniali in Svizzera:
a.
che sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine;
b.
i cui aventi economicamente diritto sono persone politicamente esposte all’estero o persone a loro vicine; o
c.
che appartengono a una persona giuridica:
1.
attraverso la quale persone politicamente esposte all’estero o persone a loro vicine hanno facoltà di disporre, direttamente o indirettamente, di tali valori, o
2.
i cui aventi economicamente diritto sono tali persone politicamente esposte all’estero o persone a loro vicine.
2 Il blocco è ammissibile unicamente alle condizioni seguenti:
a.
il governo o taluni membri del governo dello Stato di provenienza hanno perso il potere o paiono inevitabilmente destinati a perderlo;
b.
il livello di corruzione nello Stato di provenienza è notoriamente elevato;
c.
è verosimile che i valori patrimoniali siano stati ottenuti mediante corruzione, amministrazione infedele o altri crimini;
d.
la tutela degli interessi della Svizzera richiede il blocco di tali valori patrimoniali.
3 Prima di ordinare il blocco e salvo se vi è pericolo nel ritardo, il Consiglio federale s’informa sulla posizione dei principali Stati partner e organizzazioni internazionali circa i provvedimenti di blocco. Di regola coordina la sua azione, dal punto di vista temporale e materiale, con l’azione di tali Stati e organizzazioni.