Art. 32 Disposizioni transitorie
1 I valori patrimoniali che al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono bloccati per decisione del Consiglio federale conformemente all’articolo 2 della legge del 1° ottobre 201012 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (LRAI) o all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale restano bloccati. Il blocco è equiparato a un blocco ordinato secondo l’articolo 4. 2 La presente legge si applica alle azioni di confisca presentate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alla LRAI e ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 12 RU 2011 275 |