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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 32Disposizioni transitorie
1 I valori patrimoniali che al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono bloccati per decisione del Consiglio federale conformemente all’articolo 2 della legge del 1° ottobre 201012 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (LRAI) o all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale restano bloccati. Il blocco è equiparato a un blocco ordinato secondo l’articolo 4.
2 La presente legge si applica alle azioni di confisca presentate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alla LRAI e ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.