Art. 5 Adeguamento e pubblicazione delle liste
1 Se il blocco di cui all’articolo 3 è disposto sotto forma di ordinanza (ordinanza di blocco), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può adeguare la lista nominativa delle persone interessate dal blocco in allegato a tale ordinanza. Dopo avere consultato gli altri dipartimenti interessati, può stralciare dalla lista o aggiungervi persone politicamente esposte all’estero o persone a loro vicine, se lo esige il coordinamento internazionale con i principali Stati partner e organizzazioni internazionali o la tutela degli interessi della Svizzera. 2 Il DFAE stralcia senza indugio dalla lista le persone nei confronti delle quali il blocco si rivela ingiustificato. 3 La lista nominativa delle persone in allegato all’ordinanza di blocco è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La lista può contenere dati personali e dati degni di particolare protezione, segnatamente riguardanti l’appartenenza attuale o passata a un partito o l’esistenza di procedimenti o sanzioni penali e amministrativi. |