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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 6Durata del blocco
1 Il blocco dei valori patrimoniali di cui all’articolo 3 non può eccedere una durata di quattro anni. Il Consiglio federale può prorogarlo di volta in volta di un anno se lo Stato di provenienza ha espresso la propria volontà di collaborare nell’ambito dell’assistenza giudiziaria. La durata massima del blocco è di dieci anni.
2 I valori patrimoniali bloccati conformemente all’articolo 4 lo rimangono sino al passaggio in giudicato della decisione di confisca. Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è introdotta un’azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco pronunciata secondo l’articolo 4.