Art. 8 Amministrazione dei valori patrimoniali bloccati
1 Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco conformemente alla presente legge continuano ad amministrare i valori patrimoniali anche dopo il loro blocco. Informano senza indugio il DFAE in caso di rischio di rapido deprezzamento o di manutenzione costosa dei valori. 2 Le persone e istituzioni che amministrano i valori patrimoniali conformemente al capoverso 1 devono fornire al DFAE, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti relativi al blocco e all’amministrazione dei valori patrimoniali. 3 I principi che disciplinano il collocamento dei valori patrimoniali sequestrati si applicano per analogia all’amministrazione dei valori patrimoniali bloccati conformemente alla presente legge. 4 Il DFAE può ordinare i provvedimenti necessari per prevenire un rischio di rapido deprezzamento o una manutenzione costosa dei valori, compresa la realizzazione immediata secondo le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento. Ai proventi della realizzazione si applica il capoverso 1. 5 Se i valori patrimoniali sono bloccati anche nell’ambito di un procedimento penale o di assistenza giudiziaria, la loro amministrazione incombe esclusivamente all’autorità che dirige tale procedimento. Quest’ultima informa il DFAE prima di ordinare la revoca del blocco. 5 RS 281.1 |