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Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 9Liberazione di valori patrimoniali bloccati
Eccezionalmente, in particolare nei casi di rigore o se lo esige la tutela di importanti interessi della Svizzera, il DFAE può autorizzare la liberazione di una parte dei valori patrimoniali bloccati.