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Art. 16 Responsabilità delle imprese
1 Il titolare della licenza o le persone che dirigono un’impresa sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni sulla radioprotezione. A tal fine assumono un numero adeguato di periti ai quali conferiscono le competenze e i mezzi necessari. 2 Tutte le persone occupate nell’impresa sono tenute a coadiuvare la direzione e i periti nell’applicazione dei provvedimenti di radioprotezione. |