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Art. 46 Procedura e competenza
1 I crimini e i delitti di cui agli articoli 43 e 43a sottostanno alla giurisdizione penale federale.40 2 Le infrazioni di cui agli articoli 44 e 45 capoverso 1 sono perseguite e giudicate dall’autorità che ha rilasciato la licenza o dall’autorità di sorveglianza. Alla procedura è applicabile la legge federale del 22 marzo 197441 sul diritto penale amministrativo. 40 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). 41RS 313.0 |