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Art. 15 Applicazioni mediche di radiazioni
1 Non sono stabiliti limiti di dose per il paziente nel caso di applicazione di raggi a scopi diagnostici o terapeutici. 2 L’esposizione del paziente a radiazioni è lasciata al libero apprezzamento del responsabile. Questi è nondimeno tenuto ad osservare i principi della radioprotezione di cui agli articoli 8 e 9. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla protezione dei pazienti. |