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Art. 18 Valori limite d’immissione 14
1 Ai fini della sorveglianza dell’ambiente, il Consiglio federale stabilisce valori limite d’immissione per i radionuclidi e la radiazione diretta. 2 Stabilisce i valori limite d’immissione in modo che, conformemente allo stato della scienza e della tecnica o in base all’esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non mettano in pericolo l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi. 3 Per i radionuclidi nelle derrate alimentari si applicano le concentrazioni massime secondo la legislazione sulle derrate alimentari. 14 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). |