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Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:
2 Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l’utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l’importazione, l’esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4 3 Gli articoli 28–38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull’energia nucleare.6 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività. 4 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). 5 RS 732.1 6 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). |