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Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta
1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per:
2 Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare:
3 Se il Consiglio federale e l’organizzazione d’intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d’urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |