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Art. 21 Esecuzione dei provvedimenti
1 La preparazione e l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 20 competono ai Cantoni e ai Comuni, sempreché il Consiglio federale non ne attribuisca l’esecuzione alla Confederazione. I Cantoni collaborano con l’organizzazione d’intervento. 2 Se gli organi cantonali o comunali non sono in grado di svolgere i loro compiti, il Consiglio federale può subordinarli all’organizzazione d’intervento oppure ordinare ad altri Cantoni di fornire i mezzi ancora disponibili. 3 Per l’esecuzione di determinati provvedimenti, Confederazione, Cantoni e Comuni possono parimente far capo ad organizzazioni private. |